Ricorsi Sanzioni
Scheda del servizio
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, (se consentito), l'interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi (a sua scelta, con l'avvertenza che la presentazione dell'uno esclude la possibilità di proporre l'altro):
- entro 60 gg. dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto competente per il luogo in cui la violazione è avvenuta, da presentarsi al citato Comando di Polizia ovvero da inviarsi agli stessi con lettera raccomandata a.r.. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale (artt. 203-204 C.d.S.).
- entro 30 gg. (sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Ivrea. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7 D.Lgs. 01/09/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo 01/09/2011 n. 150 e dell'art. 10 del D.P:R. 30.05.2002 n. 115, come modificato dall'art. 2, comma 212 lettera b., n.2, legge 23/12/2009 n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi in vigore.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento. (art. 203 C.d.S.)
- entro 60 gg. dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto competente per il luogo in cui la violazione è avvenuta, da presentarsi al citato Comando di Polizia ovvero da inviarsi agli stessi con lettera raccomandata a.r.. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale (artt. 203-204 C.d.S.).
- entro 30 gg. (sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Ivrea. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7 D.Lgs. 01/09/2011 n. 150). Ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Decreto Legislativo 01/09/2011 n. 150 e dell'art. 10 del D.P:R. 30.05.2002 n. 115, come modificato dall'art. 2, comma 212 lettera b., n.2, legge 23/12/2009 n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del "contributo unificato" e delle "spese forfetizzate" secondo gli importi in vigore.
Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento. (art. 203 C.d.S.)
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||
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Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||||||||
Responsabile | Commissario Gianluca MANTELLI - Responsabile area Vigilanza e Attività Produttive | ||||||||||||||||||
Personale | Luca DAVI' - Ispettore Capo di Polizia Locale | ||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza XXV Aprile n.1 | ||||||||||||||||||
Telefono |
011.9254302 int. 6 |
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Fax |
011.9254966 |
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polizia.locale@comune.fiano.to.it |
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PEC |
polizia.locale.fiano.to@pec.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 10/02/2015 08:51:20