Ravvedimento Operoso
Scheda del servizio
Con il "ravvedimento operoso" è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
L'omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento:
• dell'imposta dovuta;
• degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
• della sanzione in misura ridotta.
Per i versamenti occorre utilizzare il modello F24.
Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E', invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).
Riforma del sistema sanzionatorio - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).
Quindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente;
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
L'omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento:
• dell'imposta dovuta;
• degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
• della sanzione in misura ridotta.
Per i versamenti occorre utilizzare il modello F24.
Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E', invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).
Riforma del sistema sanzionatorio - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).
Quindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente;
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||
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Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||||||||
Responsabile | Monica BUSSONE - Responsabile Servizio Finanziario | ||||||||||||||||||
Personale | Maria SCHIAVONE | ||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza XXV Aprile n.1 | ||||||||||||||||||
Telefono |
011.9254302 |
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Fax |
011.9254966 |
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finanze@comune.fiano.to.it |
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PEC |
finanze.fiano@pec.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 12/03/2025 19:31:57