Informazioni per l'accesso alle riduzioni tariffarie
Le agevolazioni sono disposte sulla base dell'art. 14 del vigente regolamento comunale che si riporta:
Art. 14 - Riduzioni tariffarie
1. Gli utenti iscritti nell’Albo dei Compostatori, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, beneficiano di una riduzione dell’importo della TARI, stabilita con l’approvazione annuale delle tariffe, di importo non inferiore al 5% dell’ammontare complessivo del tributo.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dalla data di iscrizione all’Albo dei Compostatori. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. La tariffa totale è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all’inizio di tale strada.
4. La tariffa totale è ridotta del 30% per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti ma dimoranti permanentemente presso istituti di cura o case di riposo (da comprovare con certificazione dell’istituto ospitante);
b) le abitazione siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all’A.I.R.E. del Comune o che abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero o presso istituti di cura;
La riduzione è applicabile a condizione che il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito. Nel caso di dimora per più di sei mesi all’anno all’estero è necessario produrre annualmente idonea documentazione attestante tale requisito, nei termini di cui al comma 9 del presente articolo.
5. La tariffa totale è ridotta del 30% per le utenze domestiche occupate unicamente da persona anziana con età superiore a 65 anni. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da presentare al Comune entro il 31 dicembre e con effetto dal 1 gennaio ovvero dalla data di compimento del 65° anno (se successiva).
6. Ai sensi del comma 661 dell’art. 1 della legge 147/2013, il tributo non è dovuto, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico, avvalendosi di altro gestore, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. L’importo non dovuto è determinato applicando percentuali di riduzione nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per Legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero come di seguito specificato:
riduzione del 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
riduzione del 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
riduzione del 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
riduzione del 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell’anno successivo alla competenza del tributo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare.
L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.
8. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all’art. 11 comma 1 del presente regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione l’applicazione della riduzione, decorrerà dall’anno successivo.
10. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.
1. Gli utenti iscritti nell’Albo dei Compostatori, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, beneficiano di una riduzione dell’importo della TARI, stabilita con l’approvazione annuale delle tariffe, di importo non inferiore al 5% dell’ammontare complessivo del tributo.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dalla data di iscrizione all’Albo dei Compostatori. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. La tariffa totale è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all’inizio di tale strada.
4. La tariffa totale è ridotta del 30% per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti ma dimoranti permanentemente presso istituti di cura o case di riposo (da comprovare con certificazione dell’istituto ospitante);
b) le abitazione siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all’A.I.R.E. del Comune o che abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero o presso istituti di cura;
La riduzione è applicabile a condizione che il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito. Nel caso di dimora per più di sei mesi all’anno all’estero è necessario produrre annualmente idonea documentazione attestante tale requisito, nei termini di cui al comma 9 del presente articolo.
5. La tariffa totale è ridotta del 30% per le utenze domestiche occupate unicamente da persona anziana con età superiore a 65 anni. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da presentare al Comune entro il 31 dicembre e con effetto dal 1 gennaio ovvero dalla data di compimento del 65° anno (se successiva).
6. Ai sensi del comma 661 dell’art. 1 della legge 147/2013, il tributo non è dovuto, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico, avvalendosi di altro gestore, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. L’importo non dovuto è determinato applicando percentuali di riduzione nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per Legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero come di seguito specificato:
riduzione del 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
riduzione del 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
riduzione del 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
riduzione del 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell’anno successivo alla competenza del tributo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare.
L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
7. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.
8. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
9. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro i termini di cui all’art. 11 comma 1 del presente regolamento e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione l’applicazione della riduzione, decorrerà dall’anno successivo.
10. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.